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Vista da sogno, lavoro da incubo
La vista è da cartolina turistica, il lungolago di Locarno, in prossimitĂ del Debarcadero. Ve ne sono diversi di ristoranti pregiati in zona, ma questo si distingue per una particolare concezione del personale che probabilmente la clientela non si aspetterebbe. A inizio marzo, la societĂ proprietaria del locale è stata condannata dal giudice di pace di Locarno al versamento di oltre tremila franchi di arretrati salariali a un ex dipendente per il solo mese di luglio dello scorso anno.  La vertenza era stata aperta da Unia a tutela del lavoratore. Una vertenza aperta poichĂŠ la societĂ di ristorazione aveva riconosciuto al lavoratore solo ottanta ore lavorative, quando in realtĂ ne ha lavorate 215. La diatriba legale si concentrava dunque sulla registrazione delle ore di lavoro. A difesa della tesi del lavoratore câera il piano di lavoro allestito dalla societĂ stessa, in cui si confermano le 215 ore prestate. Secondo la societĂ , il piano di lavoro era puramente indicativo per il tempo in cui il dipendente doveva tenersi disponibile a essere impiegato âper presunta necessitĂ â del ristorante. âTrattare il piano di lavoro come mera âlista di disponibilitĂ â svuota il contenuto dellâarticolo dodici del CCL e la sua funzione di strumento vincolante minimo di programmazioneâ annota il giudice nella sentenza, bocciando la tesi della societĂ . Allo scadere di luglio, il datore ha fatto firmare al dipendente un foglio nel quale vi era scritto che lui avrebbe lavorato solo ottanta ore in quel mese.  Nella sentenza, il giudice ha ricordato che quel foglio firmato dal collaboratore non vale nulla. Per legge, infatti, il lavoratore non può rinunciare a quanto dovuto. âNon è sufficiente far sottoscrivere al lavoratore una semplice dichiarazione indicante unicamente il numero di ore prestate quale registrazione correttaâ scrive il giudice, ricordando che al lavoratore deve essere presentata una registrazione dettagliata e trasparente delle ore, per consentirgli di verificarla. Cosa non avvenuta nello specifico e quindi con relativa condanna al pagamento delle 135 ore arretrate.  Il sospetto di una prassi Il trattamento riservato allâex dipendente non sarebbe lâunico caso. Non è la prima volta che Unia difende dei dipendenti di societĂ riconducibili alla medesima proprietĂ attive nella ristorazione. Oltre al ristorante sul lungolago locarnese, ne gestiscono uno in Piazza Grande a Locarno, un esercizio a Maggia e un altro nel Luganese, a Paradiso. Unia sospetta una prassi sistematica nel mancato riconoscimento delle ore. Facendo leva sul bisogno di soldi immediato, i dipendenti accetterebbero le ore decurtate senza rivendicare il dovuto attraverso le istanze legali. In un caso specifico, Unia ha raccolto diverse testimonianze in tempi diversi, redigendo dei verbali di ascolto per ricostruire i fatti. Tutte e tre le testimonianze raccontano del mancato pagamento delle ore effettive, di fogli di accettazione delle ore indicate dal datore che sarebbero stati firmati dietro pressione. Testimonianze convergenti che lascerebbero presupporre una prassi sistematica. Va specificato che tutti gli ex dipendenti hanno poi desistito nellâinoltrare le istanze legali sindacali per ottenere i presunti importi salariali mancanti. In altri due casi, invece, Unia ha ottenuto gli arretrati per ex dipendenti di societĂ riconducibili alla medesima proprietĂ . Anche nel loro caso, si trattava di ore âmancantiâ.  Viste le batoste giudiziarie, la proprietĂ si è inventata un nuovo sistema. Non si può dire che alla proprietĂ manchi la âcreativitĂ â in ambito giuridico. Ai dipendenti stagionali dei quattro ristoranti gestiti, ora viene proposto un âaccordo integrativo vincolanteâ al momento dellâassunzione e una dichiarazione âspontaneaâ da sottoscrivere. In questâultima, al dipendente si chiede di âdichiarare espressamente di non voler procedere personalmente al conteggio e alla comunicazione delle ore di lavoro relative al mese appena concluso, per scelta esclusivamente personale e volontariaâ. Inoltre, il dipendente deve âaccettare e autorizzare che il conteggio delle ore lavorate venga effettuato direttamente dallâaziendaâ. Il tutto nella âconsapevolezza che tale modalitĂ non comporta alcuna rinuncia ai propri diritti retributiviâ. Si specifica che il dipendente firmi la dichiarazione âin piena autonomia, senza alcuna forma di costrizione, pressione o intimazione, senza che siano stati prospettati svantaggi o conseguenze in caso di mancata sottoscrizioneâ. Nellâaccordo integrativo invece è contenuta una seconda âcreat
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